L.R. 18 marzo 1980, n. 19 (1).

Delega alle Comunità montane dell'Umbria, e ai comuni non appartenenti ad alcuna Comunità montana, delle funzioni amministrative in materia di boschi, terreni montani e movimento di terra su terreni soggetti a vincolo idrogeologico (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 26 marzo 1980, n. 18.

(2) Vedi, anche, l'art. 114, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.

 

Legge abrogata con L.R. 19 novembre 2001, n. 28 art. 51.

 

 

Art. 1

 

Le funzioni amministrative in materia di vincoli per scopi idrogeologici dei boschi e dei terreni montani trasferite alla Regione col D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e col D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, a norma degli artt. 118, comma terzo, della Costituzione e 71 dello Statuto regionale, sono delegate alle Comunità montane con le modalità previste dalla presente legge.

 

 

Art. 2

 

La delega riguarda le funzioni amministrative previste dagli articoli 2 e seguenti del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 concernenti:

- le autorizzazioni per la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e per la trasformazione dei terreni saldi in altri soggetti a periodica lavorazione;

- le determinazioni nell'ambito delle prescrizioni di massima e di polizia forestale delle modalità del governo e dell'utilizzazione dei boschi e del pascolo nei boschi e terreni pascolativi della soppressione e utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive nonché quella dei lavori di dissodamento dei terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria se ritenute necessarie;

-  (3);

- le autorizzazioni per il pascolo nei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo;

- la determinazione dei terreni da sottoporre a vincoli per altri scopi diversi da quello idro-geologico.

 

(3) Alinea abrogato dall'art. 16, L.R. 8 giugno 1984, n. 29

 

 

Art. 3

 

Sono delegate altresì alle Comunità montane dell'Umbria le seguenti funzioni amministrative concernenti:

- il rilascio della licenza per la produzione a scopo di vendita e per la vendita di materiale forestale di propagazione di cui all'art. 2 della legge 22 maggio 1973, n. 269, quando la ditta svolge un'attività di interesse locale;

- la tutela tecnica ed economica dei boschi, la tutela tecnica ed economica dei beni silvo-pastorali dei comuni e degli Enti pubblici, di cui all'art. 1 D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804.

 

 

Art. 4

 

Sono delegate inoltre, alle Comunità montane, nell'ambito delle loro competenze territoriali, le funzioni amministrative concernenti il rilascio del le autorizzazioni ai soli fini idrogeologici, per movimenti di terra su terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

 

 

Art. 5

 

Le funzioni amministrative previste dai precedenti articoli 2 e 3 sono delegate alle Comunità montane nel cui ambito territoriale ricadono i singoli patrimoni interessati dal vincolo o dalla autorizzazione.

Le licenze per l'espletamento dell'attività vivaistica forestale sono rilasciate dalla Comunità montana nel cui territorio si intende esercitare l'attività stessa.

Per la individuazione della Comunità montana competente si applicano i criteri previsti dal successivo art. 6.

 

 

Art. 6

 

Nel caso in cui il patrimonio interessato ricade sul territorio di più Comunità montane, la funzione amministrativa è esercitata dalla Comunità montana sul cui territorio insiste la parte prevalente del patrimonio stesso.

Qualora il patrimonio interessato non ricada in tutto o in parte nel territorio di alcuna Comunità montana, le funzioni amministrative sono esercitate da quella Comunità montana cui appartiene il Comune nel cui territorio in tutto o nella maggior parte ricade lo stesso patrimonio interessato.

Se, infine, il patrimonio interessato dal provvedimento è posto su territorio di un Comune non appartenente ad alcuna Comunità montana le funzioni amministrative sono esercitate dal Comune medesimo.

 

 

Art. 7

 

Per l'espletamento delle funzioni amministrative di cui alla presente legge, gli Enti delegati si avvalgono, su disposizione della Giunta regionale, del Corpo forestale dello Stato impiegato dalla Regione ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 nonché dei Servizi tecnici regionali operanti nel territorio e di quelli dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria.

La Regione può comandare il proprio personale presso gli Enti delegati per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge.

 

 

Art. 8

 

La funzione di indirizzo e coordinamento è esercitata dal Consiglio regionale mediante direttiva di carattere generale, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dalla programmazione regionale.

 

 

Art. 9

 

Qualora le Amministrazioni interessate non adempiano all'espletamento delle funzioni delegate, la Giunta regionale, sentito l'Ente delegato e previa fissazione di un termine adeguato, si sostituisce nel compimento degli atti relativi.

 

 

Art. 10

 

Alla fine di ogni esercizio finanziario, e comunque non oltre il 30 aprile dell'anno successivo, gli Enti delegati presentano alla Giunta regionale il rendiconto finanziario, relativo agli stanziamenti ricevuti nell'anno precedente.

 

 

Art. 11

 

I mezzi finanziari per l'attuazione della presente legge sono ripartiti annualmente dalla Giunta regionale in base ai seguenti criteri: 50 per cento in ragione della superficie dell'Ente; 30 per cento in ragione della popolazione; 20 per cento in ragione delle superfici soggette a vincolo.

 

 

Art. 12

 

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1980, sia in termini di competenza che di cassa, la spesa di lire 3.000.000 con imputazione al cap. 4141, di nuova istituzione, denominato «Spese per la gestione delle competenze delegate alle Comunità montane dell'Umbria in materia di boschi, terreni montani, e movimenti di terra su terreni soggetti a vincolo idrogeologico».

All'onere suddetto si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento di competenza e di cassa iscritto al cap. 4080 del bilancio regionale dell'esercizio 1980.

 (4).

Per gli anni successivi l'entità della spesa per le finalità del presente provvedimento sarà determinata con la legge di bilancio nei limiti delle disponibilità previste nel bilancio poliennale regionale.

 

 

 

(4) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1980, approvato con L.R. 18 marzo 1980, n. 17.