L.R.
18 marzo 1980, n. 19 (1).
Delega
alle Comunità montane dell'Umbria, e ai comuni non appartenenti ad alcuna
Comunità montana, delle funzioni amministrative in materia di boschi, terreni
montani e movimento di terra su terreni soggetti a vincolo idrogeologico (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 26 marzo 1980, n. 18.
(2)
Vedi, anche, l'art. 114, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
Legge
abrogata con L.R. 19 novembre 2001, n.
28 art. 51.
Art.
1
Le
funzioni amministrative in materia di vincoli per scopi idrogeologici dei
boschi e dei terreni montani trasferite alla Regione col D.P.R. 15 gennaio
1972, n. 11 e col D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, a norma degli artt. 118, comma
terzo, della Costituzione e 71 dello Statuto regionale, sono delegate alle
Comunità montane con le modalità previste dalla presente legge.
Art.
2
La
delega riguarda le funzioni amministrative previste dagli articoli 2 e seguenti
del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 concernenti:
-
le autorizzazioni per la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura
e per la trasformazione dei terreni saldi in altri soggetti a periodica
lavorazione;
-
le determinazioni nell'ambito delle prescrizioni di massima e di polizia
forestale delle modalità del governo e dell'utilizzazione dei boschi e del
pascolo nei boschi e terreni pascolativi della soppressione e utilizzazione dei
cespugli aventi funzioni protettive nonché quella dei lavori di dissodamento
dei terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria
se ritenute necessarie;
- (3);
-
le autorizzazioni per il pascolo nei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo;
-
la determinazione dei terreni da sottoporre a vincoli per altri scopi diversi
da quello idro-geologico.
(3)
Alinea abrogato dall'art. 16, L.R. 8 giugno 1984, n. 29
Art.
3
Sono
delegate altresì alle Comunità montane dell'Umbria le seguenti funzioni
amministrative concernenti:
-
il rilascio della licenza per la produzione a scopo di vendita e per la vendita
di materiale forestale di propagazione di cui all'art. 2 della legge 22 maggio
1973, n. 269, quando la ditta svolge un'attività di interesse locale;
-
la tutela tecnica ed economica dei boschi, la tutela tecnica ed economica dei
beni silvo-pastorali dei comuni e degli Enti pubblici, di cui all'art. 1 D.Lgs.
12 marzo 1948, n. 804.
Art.
4
Sono
delegate inoltre, alle Comunità montane, nell'ambito delle loro competenze
territoriali, le funzioni amministrative concernenti il rilascio del le
autorizzazioni ai soli fini idrogeologici, per movimenti di terra su terreni
soggetti a vincolo idrogeologico.
Art.
5
Le
funzioni amministrative previste dai precedenti articoli 2 e 3 sono delegate
alle Comunità montane nel cui ambito territoriale ricadono i singoli patrimoni
interessati dal vincolo o dalla autorizzazione.
Le
licenze per l'espletamento dell'attività vivaistica forestale sono rilasciate
dalla Comunità montana nel cui territorio si intende esercitare l'attività
stessa.
Per
la individuazione della Comunità montana competente si applicano i criteri
previsti dal successivo art. 6.
Art.
6
Nel
caso in cui il patrimonio interessato ricade sul territorio di più Comunità
montane, la funzione amministrativa è esercitata dalla Comunità montana sul cui
territorio insiste la parte prevalente del patrimonio stesso.
Qualora
il patrimonio interessato non ricada in tutto o in parte nel territorio di
alcuna Comunità montana, le funzioni amministrative sono esercitate da quella
Comunità montana cui appartiene il Comune nel cui territorio in tutto o nella
maggior parte ricade lo stesso patrimonio interessato.
Se,
infine, il patrimonio interessato dal provvedimento è posto su territorio di un
Comune non appartenente ad alcuna Comunità montana le funzioni amministrative
sono esercitate dal Comune medesimo.
Art.
7
Per
l'espletamento delle funzioni amministrative di cui alla presente legge, gli
Enti delegati si avvalgono, su disposizione della Giunta regionale, del Corpo
forestale dello Stato impiegato dalla Regione ai sensi del D.P.R. 15 gennaio
1972, n. 11 e del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 nonché dei Servizi tecnici
regionali operanti nel territorio e di quelli dell'Ente di sviluppo agricolo in
Umbria.
La
Regione può comandare il proprio personale presso gli Enti delegati per
l'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge.
Art.
8
La
funzione di indirizzo e coordinamento è esercitata dal Consiglio regionale
mediante direttiva di carattere generale, nell'ambito degli indirizzi stabiliti
dalla programmazione regionale.
Art.
9
Qualora
le Amministrazioni interessate non adempiano all'espletamento delle funzioni
delegate, la Giunta regionale, sentito l'Ente delegato e previa fissazione di
un termine adeguato, si sostituisce nel compimento degli atti relativi.
Art.
10
Alla
fine di ogni esercizio finanziario, e comunque non oltre il 30 aprile dell'anno
successivo, gli Enti delegati presentano alla Giunta regionale il rendiconto
finanziario, relativo agli stanziamenti ricevuti nell'anno precedente.
Art.
11
I
mezzi finanziari per l'attuazione della presente legge sono ripartiti annualmente
dalla Giunta regionale in base ai seguenti criteri: 50 per cento in ragione
della superficie dell'Ente; 30 per cento in ragione della popolazione; 20 per
cento in ragione delle superfici soggette a vincolo.
Art.
12
Per
l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1980, sia in termini
di competenza che di cassa, la spesa di lire 3.000.000 con imputazione al cap.
4141, di nuova istituzione, denominato «Spese per la gestione delle competenze
delegate alle Comunità montane dell'Umbria in materia di boschi, terreni
montani, e movimenti di terra su terreni soggetti a vincolo idrogeologico».
All'onere
suddetto si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento di
competenza e di cassa iscritto al cap. 4080 del bilancio regionale dell'esercizio
1980.
(4).
Per
gli anni successivi l'entità della spesa per le finalità del presente
provvedimento sarà determinata con la legge di bilancio nei limiti delle
disponibilità previste nel bilancio poliennale regionale.
(4)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1980, approvato con L.R. 18 marzo 1980, n. 17.